Documento: Esposto di a Manca contro caserma Pratosardo
AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO
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Atto di esposto
e di contestuale denuncia- querela
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Noi sottoscritti
Devias Pier Franco,
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Sabino Cristiano Mattia,
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Bellomonte Bruno,
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In qualità di componenti la Direzione Nazionale del partito politico “A Manca pro s’Indipendentzia” e per conto di esso
esponiamo quanto segue
Il presente atto ha quale scopo di porre all’attenzione di questo Procuratore della Repubblica accadimenti che si inseriscono nell’ambito di una vicenda inerente i lavori di costruzione della Caserma della Brigata Sassari nella località Prato Sardo (Nuoro), tutt’ora in corso, affinché vengano effettuati gli opportuni accertamenti, nonché venga valutata la sussistenza di eventuali profili di penale rilevanza di specifici fatti dedotti.
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DESCRIZIONE CRONOLOGICA DEGLI ACCADIMENTI
Il 13 GIUGNO 2011 è avvenuta la posa della prima pietra per la costruzione della Caserma della Brigata Sassari in località Prato Sardo, a Nuoro.
I lavori vengono eseguiti dalla ditta Pellegrini SpA per conto del Comune di Nuoro e su autorizzazione dello stesso tramite gli accordi presi con l’accordo di programma sottoscritto il 22 dicembre 1997 (in allegato deliberazione 8/27 del 4.2.2009 della Regione Autonoma della Sardegna)
Il reato è costituito dal fatto che tali lavori vengono eseguiti su terreni civici, che sono inalienabili e inedificabili, come specificato in diversi articoli di legge:
- la sdemanializzazione che riguardò parte dell'area industriale fu attuata con deliberazione Giunta regionale n. 29/20 del 29 luglio 2010, e non riguardò neanche parzialmente la zona dove ora viene costruita la suddetta caserma.
- L'area dei terreni civici non è sdemanializzabile in base all’art. 18 bis della legge regionale n. 12/1994, come modificata dalla legge regionale n. 18/1996, ha introdotto la possibilità di “sclassificazione” (cioè sdemanializzazione) di terreni a uso civico che abbiano perso le loro caratteristiche originarie prima dell’entrata in vigore della legge n. 431/1985 (la c.d. legge Galasso) “entro un anno dall’entrata in vigore della … legge”, quindi la relativa istanza doveva esser presentata entro il maggio 1998.
- La legge regionale n. 3/2003 (art. 19) ha riaperto i termini per la durata di due anni, prorogati di un altro anno con la legge regionale n. 7/2005 (entro il maggio 2006), e li ha estesi ai due anni successivi al provvedimento di accertamento formale del demanio civico ovvero alla pubblicazione dell’inventario generale delle terre pubbliche.
- La legge regionale n. 3/2009 (art. 2, commi 35° e 36°) ha introdotto la possibilità di sdemanializzazione per i terreni a uso civico concessi in uso, enfiteusi, locazione, prima dell’entrata in vigore della legge n. 431/1985, qualora l’istanza fosse presentata entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge (entro il novembre 2009): tali termini di richiesta sono stati ripresi, con analoga estensione temporale, dalla legge regionale n. 12/2001 (art. 17, comma 1°).
- Il demanio civico di Nuoro è stato oggetto di accertamento formale con determinazione Direttore del Servizio Affari Legali, Controllo Enti e Usi Civici dell’Assessorato regionale Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 224 del 23 febbraio 2005, mentre non sussiste ancora la pubblicazione dell’inventario generale delle terre pubbliche.
- Gli Usi civici e gli altri diritti d’uso collettivi (legge n. 1766/1927 e s.m.i., regio decreto n. 332/1928, legge regionale n. 12/1994 e s.m.i.) sono in generale diritti spettanti ad una collettività, che può essere o meno organizzata in una persona giuridica pubblica (es. università agraria, regole, comunità, ecc.) a sé stante, ma comunque concorrente a formare l’elemento costitutivo di un Comune o di altra persona giuridica pubblica: l’esercizio dei diritti spetta uti cives ai singoli membri che compongono detta collettività.
- Dopo la legge n. 431/1985 (la nota Legge Galasso), i demani civici hanno anche acquisito una funzione di tutela ambientale (riconosciuta più volte dalla Corte costituzionale: vds. ad es. sent. n. 345/1997 e n. 46/1995).
- Molte normative regionali, così come anche la legge regionale sarda n. 12/1994 e successive modifiche ed integrazioni, vi hanno aggiunto alcune nuove “fruizioni” (es. turistiche), ma sempre salvaguardando il fondamentale interesse della collettività locale. In particolare sono rimasti invariate le caratteristiche fondamentali dei diritti di uso civico.
- Essi sono inalienabili (art. 12 della legge n. 1766/1927), inusucapibili ed imprescrittibili (artt. 2 e 9 della legge n. 1766/1927): “intesi come i diritti delle collettività sarde ad utilizzare beni immobili comunali e privati, rispettando i valori ambientali e le risorse naturali, appartengono ai cittadini residenti nel Comune nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili soggetti all’uso” (art. 2 legge regionale n. 12/1994).
- Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato ad opere permanenti di interesse pubblico generale (art. 3 della legge regionale n. 12/1994).
Il fatto che sia stato commesso un reato da parte dell’attuale amministrazione comunale è reso quanto mai evidente dal fatto che (credendo forse di porre rimedio al reato già consumato reiteratamente e tutt’ora in corso) il giorno 11 dicembre 2012 il “SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PUBBLICA” del Comune di Nuoro, con Determinazione n. 2996, avviava una “Procedura di sgravio da vincolo “Usi Civici” aree Nuova Caserma, Galoppatoio ed Ex Mattatoio in loc. Prato Sardo – Affidamento incarico redazione frazionamenti CIG- ZAD0785FB3”
Si intendeva cioè, maldestramente, operare a posteriori uno sgravio da uso civico su una zona in cui si è precedentemente dato mandato di costruire e costruito, violando appunto la legislazione vigente inerente gli Usi Civici, sperando così di sottrarsi silenziosamente da una condizione di evidente illegalità.
Il tentativo da parte degli organi dell’Amministrazione comunale dimostra chiaramente la loro consapevolezza di essere nel torto e di aver commesso un reato anche molto grave.
(Vedere allegato Comune di Nuoro, SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PUBBLICA)
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Per quanto sopra esposto e motivato, Devias Pier Franco, Sabino Cristiano Mattia e Bellomonte Bruno, in qualità di componenti la Direzione Nazionale del partito politico “A Manca pro s’Indipendentzia” e per conto di esso, chiedono che la Procura della Repubblica adita voglia disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti esposti in narrativa, valutando gli eventuali profili di illiceità penale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili responsabili e procedere nei loro confronti.
Formulano altresì denuncia-querela qualora dagli accertamenti emergessero fatti-reato procedibili a querela di parte.
Chiedono di essere avvisati ex art. 406 c.p.p. in caso di richiesta di proroga delle indagini preliminari ed ex art. 408 c.p.p. in caso di richiesta di archiviazione.
Con osservanza.
Nuoro, 27 / 05 / 2013
PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO
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Atto di esposto
e di contestuale denuncia- querela
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Noi sottoscritti
Devias Pier Franco,
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Sabino Cristiano Mattia,
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Bellomonte Bruno,
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In qualità di componenti la Direzione Nazionale del partito politico “A Manca pro s’Indipendentzia” e per conto di esso
esponiamo quanto segue
Il presente atto ha quale scopo di porre all’attenzione di questo Procuratore della Repubblica accadimenti che si inseriscono nell’ambito di una vicenda inerente i lavori di costruzione della Caserma della Brigata Sassari nella località Prato Sardo (Nuoro), tutt’ora in corso, affinché vengano effettuati gli opportuni accertamenti, nonché venga valutata la sussistenza di eventuali profili di penale rilevanza di specifici fatti dedotti.
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DESCRIZIONE CRONOLOGICA DEGLI ACCADIMENTI
Il 13 GIUGNO 2011 è avvenuta la posa della prima pietra per la costruzione della Caserma della Brigata Sassari in località Prato Sardo, a Nuoro.
I lavori vengono eseguiti dalla ditta Pellegrini SpA per conto del Comune di Nuoro e su autorizzazione dello stesso tramite gli accordi presi con l’accordo di programma sottoscritto il 22 dicembre 1997 (in allegato deliberazione 8/27 del 4.2.2009 della Regione Autonoma della Sardegna)
Il reato è costituito dal fatto che tali lavori vengono eseguiti su terreni civici, che sono inalienabili e inedificabili, come specificato in diversi articoli di legge:
- la sdemanializzazione che riguardò parte dell'area industriale fu attuata con deliberazione Giunta regionale n. 29/20 del 29 luglio 2010, e non riguardò neanche parzialmente la zona dove ora viene costruita la suddetta caserma.
- L'area dei terreni civici non è sdemanializzabile in base all’art. 18 bis della legge regionale n. 12/1994, come modificata dalla legge regionale n. 18/1996, ha introdotto la possibilità di “sclassificazione” (cioè sdemanializzazione) di terreni a uso civico che abbiano perso le loro caratteristiche originarie prima dell’entrata in vigore della legge n. 431/1985 (la c.d. legge Galasso) “entro un anno dall’entrata in vigore della … legge”, quindi la relativa istanza doveva esser presentata entro il maggio 1998.
- La legge regionale n. 3/2003 (art. 19) ha riaperto i termini per la durata di due anni, prorogati di un altro anno con la legge regionale n. 7/2005 (entro il maggio 2006), e li ha estesi ai due anni successivi al provvedimento di accertamento formale del demanio civico ovvero alla pubblicazione dell’inventario generale delle terre pubbliche.
- La legge regionale n. 3/2009 (art. 2, commi 35° e 36°) ha introdotto la possibilità di sdemanializzazione per i terreni a uso civico concessi in uso, enfiteusi, locazione, prima dell’entrata in vigore della legge n. 431/1985, qualora l’istanza fosse presentata entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge (entro il novembre 2009): tali termini di richiesta sono stati ripresi, con analoga estensione temporale, dalla legge regionale n. 12/2001 (art. 17, comma 1°).
- Il demanio civico di Nuoro è stato oggetto di accertamento formale con determinazione Direttore del Servizio Affari Legali, Controllo Enti e Usi Civici dell’Assessorato regionale Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 224 del 23 febbraio 2005, mentre non sussiste ancora la pubblicazione dell’inventario generale delle terre pubbliche.
- Gli Usi civici e gli altri diritti d’uso collettivi (legge n. 1766/1927 e s.m.i., regio decreto n. 332/1928, legge regionale n. 12/1994 e s.m.i.) sono in generale diritti spettanti ad una collettività, che può essere o meno organizzata in una persona giuridica pubblica (es. università agraria, regole, comunità, ecc.) a sé stante, ma comunque concorrente a formare l’elemento costitutivo di un Comune o di altra persona giuridica pubblica: l’esercizio dei diritti spetta uti cives ai singoli membri che compongono detta collettività.
- Dopo la legge n. 431/1985 (la nota Legge Galasso), i demani civici hanno anche acquisito una funzione di tutela ambientale (riconosciuta più volte dalla Corte costituzionale: vds. ad es. sent. n. 345/1997 e n. 46/1995).
- Molte normative regionali, così come anche la legge regionale sarda n. 12/1994 e successive modifiche ed integrazioni, vi hanno aggiunto alcune nuove “fruizioni” (es. turistiche), ma sempre salvaguardando il fondamentale interesse della collettività locale. In particolare sono rimasti invariate le caratteristiche fondamentali dei diritti di uso civico.
- Essi sono inalienabili (art. 12 della legge n. 1766/1927), inusucapibili ed imprescrittibili (artt. 2 e 9 della legge n. 1766/1927): “intesi come i diritti delle collettività sarde ad utilizzare beni immobili comunali e privati, rispettando i valori ambientali e le risorse naturali, appartengono ai cittadini residenti nel Comune nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili soggetti all’uso” (art. 2 legge regionale n. 12/1994).
- Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato ad opere permanenti di interesse pubblico generale (art. 3 della legge regionale n. 12/1994).
Il fatto che sia stato commesso un reato da parte dell’attuale amministrazione comunale è reso quanto mai evidente dal fatto che (credendo forse di porre rimedio al reato già consumato reiteratamente e tutt’ora in corso) il giorno 11 dicembre 2012 il “SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PUBBLICA” del Comune di Nuoro, con Determinazione n. 2996, avviava una “Procedura di sgravio da vincolo “Usi Civici” aree Nuova Caserma, Galoppatoio ed Ex Mattatoio in loc. Prato Sardo – Affidamento incarico redazione frazionamenti CIG- ZAD0785FB3”
Si intendeva cioè, maldestramente, operare a posteriori uno sgravio da uso civico su una zona in cui si è precedentemente dato mandato di costruire e costruito, violando appunto la legislazione vigente inerente gli Usi Civici, sperando così di sottrarsi silenziosamente da una condizione di evidente illegalità.
Il tentativo da parte degli organi dell’Amministrazione comunale dimostra chiaramente la loro consapevolezza di essere nel torto e di aver commesso un reato anche molto grave.
(Vedere allegato Comune di Nuoro, SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PUBBLICA)
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Per quanto sopra esposto e motivato, Devias Pier Franco, Sabino Cristiano Mattia e Bellomonte Bruno, in qualità di componenti la Direzione Nazionale del partito politico “A Manca pro s’Indipendentzia” e per conto di esso, chiedono che la Procura della Repubblica adita voglia disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti esposti in narrativa, valutando gli eventuali profili di illiceità penale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili responsabili e procedere nei loro confronti.
Formulano altresì denuncia-querela qualora dagli accertamenti emergessero fatti-reato procedibili a querela di parte.
Chiedono di essere avvisati ex art. 406 c.p.p. in caso di richiesta di proroga delle indagini preliminari ed ex art. 408 c.p.p. in caso di richiesta di archiviazione.
Con osservanza.
Nuoro, 27 / 05 / 2013
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