Interventi urgenti: proposte per i docenti sardi neo immessi in ruolo

30 Argiolas 2016
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(IlMinuto) - Cagliari, 30 luglio - Di seguito pubblichiamo la proposta redatta dai COBAS Scuola Sardegna per limitare i danni della Legge 107/2015, conosciuta dai più come "Buona Scuola".



Proposte per interventi urgenti per l’utilizzazione dei docenti sardi neo immessi in ruolo nelle scuole autonome della Sardegna




Questa è la proposta che facciamo per provare a limitare i danni della Legge 107/2015 (la “buona scuola”)

Al Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale Personale della Scuola - Dipartimento dell'Istruzione, Viale Trastevere, 76, Roma


Pec: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it


dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it




Al Direttore Scolastico Regionale Sardegna, Piazza Galilei Cagliari


Pec: drsa@postacert.istruzione.it




Alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato all’Istruzione


Pec: pi.assessore@pec.regione.sardegna.it




Ai Parlamentari sardi


L’organico potenziato di ottobre-novembre 2015-fase c) del piano di reclutamento straordinario previsto dalla Legge 107/2015.

Lo scorso ottobre 2015 il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato un organico potenziato che ha permesso l’immissione in ruolo di decine di migliaia di docenti. Alla Regione Sardegna sono stati assegnati 1514 posti “normali” e 162 posti di sostegno per quattro province e 282 scuole autonome: una media regionale di circa 5 docenti per istituzione.

In questo contingente non è stato calcolato un numero di posti sufficienti per permettere a settembre 2016 il rientro in Sardegna dei docenti nominati in altre regioni nella fase b) del piano straordinario di assunzioni previsto dalla Legge 107/2015. Come è noto, circa 289 docenti sardi sono stati nominati fuori provincia, 203 dei quali fuori Sardegna. La stragrande maggioranza di questi non ha assunto servizio immediatamente nelle sedi assegnate perché occupato temporaneamente nella provincia di appartenenza su un posto di incarico sino al 30 giugno (o in qualche caso sino al 31 agosto), differendo la presa di servizio al 1 luglio o 1 settembre 2016.

In questa fase c) sono stati immessi in Sardegna anche docenti provenienti da altre regioni italiane che molto probabilmente avrebbero preferito restare nella loro regione o essere impiegati in altre regioni limitrofe a quella di abituale residenza.

Occorre perciò intervenire urgentemente, di concerto con la Regione Sardegna, affinché i docenti sardi o residenti in Sardegna possano mantenere il diritto a lavorare nei posti sui quali lavorano da anni, che continuano a essere disponibili, ma che il Ministero, con varie strategie, ha reso finora non disponibili per le immissioni in ruolo.

L’organico potenziato: origine e sua distorsione

Ricordiamo che per la scuola dell’infanzia non è stato previsto alcun potenziamento, in coerenza con la Legge 107 che esclude questa scuola dal piano straordinario di assunzioni. L’organico di potenziamento è stato previsto per le scuole primarie e per le scuole secondarie di primo e di secondo grado.

L’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, per il tramite dei quattro ambiti territoriali di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari, ha disposto prima la distribuzione dell’organico di potenziamento per provincia, grado di istruzione, tipologia di posti e classi di concorso e poi ha attribuito i posti alle singole scuole, senza tenere in considerazione le richieste delle scuole stesse, in chiaro contrasto con quanto recita la Legge 107/2015, all’articolo 1, comma 3, 4, e 5, e con l’articolo 3 del DPR 275/99, come modificato dall’articolo 1, comma 14 della Legge 107/2015, ma in base al numero degli iscritti in graduatoria, secondo il nuovo criterio, non previsto dalla legge 107/2015, né indicato in alcuna norma, e comunicato soltanto oralmente dal Ministero: svuotare le graduatorie. Il che ha comportato il paradosso di immettere in ruolo non solo precari storici, ma persone che avevano conseguito a suo tempo l’abilitazione, ma che nel frattempo non avevano mai insegnato. Se si considera che la Legge 107/2015 ha previsto un piano straordinario di reclutamento per evitare le sanzioni della Corte europea, contro l’uso indiscriminato e reiterato oltre i trentasei mesi dei contratti a tempo determinato, si vede bene quale stortura gravissima e irreparabile ha introdotto in corso d’opera il Ministero nell’applicazione delle norme di legge. L’applicazione di questo nuovo criterio ha creato infiniti problemi e aggravato le spese a carico dell’erario statale. Non si può esprimere con parole umane lo sgomento di questa amara constatazione.

L’esercito dei docenti in esubero: 506 in Sardegna

Quando si è emanata la legge 107/2015 e quando le si è data applicazione, non si sono presi in considerazione i gravi problemi di organico che affliggevano la scuola per l’effetto a lungo termine della riforma Moratti e soprattutto del riordino Gelmini delle scuole superiori, che aveva determinato una sensibile riduzione delle ore di lezione, e conseguentemente l’esubero di molti migliaia di docenti, in particolare di Discipline giuridiche ed economiche, Economia aziendale, Italiano e Latino, Lingua e civiltà francese, Lingua e civiltà tedesca, Filosofia e scienza dell’Educazione, e gran parte dei laboratori pratici insegnati nei corsi professionali e tecnici industriali (in particolare C270, C260, C300, C310, ecc). La riduzione delle ore di lezione e di laboratorio, snaturando la natura degli indirizzi professionali e tecnici ha poi provocato un calo delle iscrizioni, accentuando il fenomeno dell’esubero. Soltanto in Sardegna a giugno 2015 c’erano ancora, dopo cinque anni dall’applicazione del riordino Gelmini, 506 docenti in esubero, privi di una titolarità di scuola. Per questi docenti, e ben prima che venisse emanata la Legge 107/2015 erano stati formulati suggerimenti e soluzioni concrete, la maggioranza delle quali a costo zero (si vedano gli atti del Convegno CESP tenuto a Cagliari il 2 ottobre 2014, alla presenza di oltre 250 docenti).

Queste soluzioni in parte anticipavano l’idea di organico di potenziamento e si presentano tuttora come portatori di effettivo miglioramento della scuola:

-ampliare i quadri orari o l’offerta formativa, reintroducendo nelle scuole primarie l’organizzazione modulare o autorizzando la richiesta dell’orario a tempo pieno; ampliando nelle scuole medie il quadro orario delle discipline sacrificate, come educazione tecnica, disegno e educazione all’immagine, educazione musicale, seconda lingua straniera; ripristinando nelle scuole superiori le ore di laboratorio e delle discipline caratterizzanti i corsi di studio, previste dai piani di studio precedente il riordino Gelmini;

-favorire il passaggio di cattedra e di ruolo dei docenti abilitati in più classi di concorso;

-permettere la riconversione professionale, ammettendo anche ai PAS o ai TFA, i docenti delle classi di concorso in esubero, anche permettendo l’acquisizione della specializzazione su sostegno;

-programmare un’utilizzazione stabile su altre classi di concorso per i docenti abilitati in altre discipline, assicurare in tutte le scuole l’effettivo insegnamento delle attività alternative all’insegnamento di religione cattolica;

-permettere la mobilità intercompartimentale;

-prevedere in fase residuale di cattedre inferiori alle 18 ore;

-permettere il prepensionamento dei docenti più anziani anagraficamente e/o in servizio, secondo i parametri precedenti la Riforma Fornero.

Il problema dell’esubero, benché ben noto ed evidente a chiunque si interessi di scuola, è stato del tutto trascurato dagli estensori della Legge e si è imposto al Ministero soltanto questa primavera quando si è iniziata la contrattazione sulla mobilità: allora è apparso chiaro che il Ministero non poteva assicurare i posti di potenziamento soltanto per i neoimmessi in ruolo escludendo tanti docenti di ruolo in esubero (anche perché si sarebbe dato luogo ad un contenzioso che avrebbe visto il Ministero sicuramente soccombente per palese ingiustizia e discriminazione priva di ratio). E allora, ma solo allora, il Ministero ha deciso che a questi docenti in esubero poteva essere data una sistemazione, ma invece che trovare una via autonoma, seguendo una delle strade sopra indicate, lo ha fatto usando i posti di organico di potenziamento creati per i docenti neoimmessi in ruolo. Di nuovo alla qualità della scuola si è sostituito un mero calcolo ragionieristico che però non si rivela produttivo per il sistema scuola.

Perciò molti di questi posti di potenziamento (ma purtroppo senza un orientamento univoco da parte dei diversi uffici scolastici territoriali e senza alcun criterio oggettivo) sono stati dati ai docenti in esubero. Sui criteri di queste operazioni restano forti dubbi, alimentati dal fatto che i diversi Uffici scolastici territoriali sardi hanno operato in modo diverso.

Le regole della mobilità straordinaria

Con la contrattazione sulla mobilità del personale della scuola, si è stabilito altresì che tutti i posti di potenziamento fossero messi a disposizione per i trasferimenti, per i passaggi di cattedra, per i passaggi di ruolo, per i trasferimenti e i passaggi interprovinciali. In tal modo molti dei posti creati per le immissioni in ruolo, cioè creati ad hoc per i docenti neoimmessi in ruolo, sono stati in corso d’opera o trasformati o dati a docenti di ruolo.

Sottratti questi posti, i docenti neoimmessi in ruolo, soprattutto quelli della fase b) (settembre 2015) e della fase c) (novembre 2015), vedono avvicinarsi il momento di partire per altre province.

Ma la legge 107/2015 offre alcune possibilità per rispondere a due esigenze: a) rispondere alle richieste disattese dalle scuole, b) evitare che molti docenti finiscano fuori provincia o addirittura fuori regione, ciò che per i docenti sardi, per via dell’insularità, si presenta ancor più drammatico.

Le proposte operative

Autorizzare un contingente di posti in organico, a norma dell’articolo 1, comma 69 della legge 107/2015

Per realizzare gli obiettivi delle scuole autonome, all’articolo 1, comma 69, la Legge 107 prevede altresì l’autorizzazione di un ulteriore organico di posti: “All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. A tali necessità si provvede secondo le modalità, i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.” Pare chiaro che l’utilizzazione di personale di ruolo permette di risparmiare sul personale supplente. Autorizzando anche soltanto due unità di personale docente supplementare, per un massimo di 500 unità per la Regione Sardegna, si amplia l’offerta formativa della scuola e si evita al personale neoimmesso in ruolo di partire per altre regioni. Per quali scopi utilizzare i docenti? La stessa legge 107/2015 dà indicazioni chiare e precise.

Innanzitutto si possono usare i docenti per ridurre il numero degli alunni per classe, come previsto dall’articolo 1, comma 84, della Legge: “Il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità.” Non ci risulta che finora sia stato fatto. Laddove si autorizzi, nei casi delle classi sovraffollate, la formazione di nuove classi con un numero contenuto di alunni, si potrebbero utilmente impiegare i docenti neoimmessi in ruolo, anche con forme di utilizzazione annuale.

Si possono utilizzare i docenti per insegnamenti opzionali come previsto dalla Legge 107, all’articolo 1, comma 24: Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di individuazione del profilo dello studente da associare ad un'identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalità di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonché i criteri e le modalità per la mappatura del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.

Si possono utilizzare i docenti neoimmessi in ruolo o anche i docenti già di ruolo,nei percorsi di orientamento, valorizzazione del merito e dei talenti, come previsto dal successivo comma 25: Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni.

Prevedere l’utilizzazione su posto di sostegno dei docenti di ruolo privi di titolo di specializzazione

In secondo luogo si può prevedere per l’insegnamento su sostegno, in subordine, anche l’utilizzazione del personale di ruolo privo di titolo di specializzazione, con priorità per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero e per il personale che non ha trovato collocazione nella provincia di residenza. L’utilizzazione dei docenti senza titolo, prevista sino a qualche anno fa, è stata cancellata per via dei ricorsi presentati dai docenti specializzati a tempo determinato. Ma, vista la mancanza di personale specializzato, nullaosta all’utilizzazione in subordine (accantonati i posti per i docenti specializzati) del personale di ruolo privo di titolo, il che anzi consente un indubbio risparmio perché evita di nominare supplenti, come invece si è proceduto a fare nell’anno scolastico 2015-16, quando diverse centinaia di posti di sostegno sono state date a docenti supplenti privi di titolo.

Attivare nella Regione Sarda corsi di formazione per la specializzazione sul sostegno

In terzo luogo appare urgente e non più differibile l’attivazione in Sardegna di corsi di formazione per l’acquisizione del titolo di specializzazione su sostegno, vista la carenza di docenti specializzati. Per l’organizzazione di tali corsi occorre prendere accordi con le Università degli studi e le scuole autonome. Anche questa richiesta è stata fatta da anni ai precedenti direttori scolastici regionali, ma senza effetto, anche per le difficoltà organizzative delle Università.

Cagliari, 25 luglio 2016




Per i COBAS Scuola Sardegna

Andrea Degiorgi

Liliana Paulis

Claudia Atzori

Bianca Locci
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