Documento. Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

17 Settembre 2012

Sede Consultiva

Commissione (V) Bilancio, tesoro e programmazione

Giovedì 13 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria Marinello. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 13.40. Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. Nuovo testo C. 5118 Governo e abb.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

Giulio Calvisi (Pd), relatore, fa presente che il disegno di legge autorizza la ratifica e l'esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli 3 e 4 del disegno di legge di ratifica, volti a disciplinare l'ambito di applicazione e programmazione radiotelevisiva, fa presente che andrebbe chiarito se, in corrispondenza dell'ampliamento del contenuto del contratto di servizio, possa determinarsi un incremento dell'onere di servizio a carico dello Stato, tenuto conto anche dell'inserimento di ulteriori due lingue a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in Commissione. Con riferimento alle disposizioni della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, recanti misure a favore dell'uso delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica, evidenzia che le disposizioni contenute nella Carta, applicabili alle lingue regionali e/o minoritarie secondo le specifiche contenute nell'Allegato, assicurando determinate forme di tutela alle lingue suddette, implicano una serie di adempimenti ed incombenze a carico di determinate amministrazioni pubbliche, specialmente laddove vengano previste attività di traduzione ed interpretariato. Pertanto, nonostante quanto affermato dalla relazione illustrativa circa la riconducibilità della nuova disciplina alle misure già previste dalla vigente normativa, in assenza di una relazione tecnica occorrerebbe acquisire dati ed elementi volti a suffragare la predetta ipotesi di neutralità finanziaria. Fa presente, in particolare, che tali elementi appaiono necessari al fine di escludere che a fronte delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente – che ha determinato l'inserimento di ulteriori due lingue minoritarie – si determinino aggravi di spesa per le amministrazioni interessate all'applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato al provvedimento in esame. A tale riguardo rileva, in particolare, che la garanzia di un'educazione scolastica in lingua, prevista dall'articolo 8 della parte III della Carta, appare suscettibile di determinare effetti finanziari, difficilmente quantificabili in assenza di dati e parametri valutativi. In ogni caso, una verifica della congruità delle risorse disponibili a legislazione vigente Pag. 28 si rende necessaria anche alla luce di quanto asserito dalla relazione illustrativa in merito alla necessità «che eventuali ulteriori riconoscimenti a favore di altre minoranze linguistiche, effettuati dopo la ratifica della medesima Carta, dovranno trovare copertura attraverso provvedimenti ad hoc». Con riferimento, infine, al comitato di esperti di cui all'articolo 17, andrebbe chiarito se dalla partecipazione a tale comitato di un membro italiano possano derivare oneri relativi a compensi ovvero a spese di missione, di viaggio e di soggiorno.

Il sottosegretario Gianfranco Polillo, premettendo che le attività relative alla tutela delle minoranze linguistiche contemplate nella legge n. 482 del 1999 sono effettuate utilizzando le risorse a ciò destinate dalla predetta legge, rileva la necessità di richiedere una relazione tecnica nella quale si dia conto della eventuale invarianza finanziaria della estensione della tutela prevista dalla Carta europea alle minoranze Rom e Sinti, non ricomprese nella disciplina di cui alla legge n. 482 del 1992. Quanto alla richiesta di chiarimenti sugli oneri eventualmente derivanti con riferimento al comitato di esperti di cui all'articolo 17, conferma che tale disposizione non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica essendo i relativi oneri a carico del bilancio del Segretariato generale del Consiglio d'Europa.

Giulio Calvisi(Pd), relatore, alla luce delle osservazioni del sottosegretario, propone di rappresentare, come avvenuto anche in altre circostanze, le rilevate criticità relative ai riflessi finanziari dell'estensione della tutela alle minoranze Rom e Sinti, alla Commissione di merito per un ulteriore approfondimento.

Giuseppe Francesco Maria Marinello, presidente, accedendo la Commissione alla proposta del relatore, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

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